Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, al fine di assicurare una maggiore intelligibilità del titolo professionale di perito industriale, adegua la relativa denominazione alle denominazioni utilizzate nell'ambito dell'Unione europea per identificare il libero professionista esercente l'attività regolamentata con pari livello di qualificazione e di formazione.